Pagine

Wednesday, January 21, 2015

Il referendum è morto, e anche democrazia e diritto non si sentono tanto bene

Non ho firmato il referendum leghista, e se fosse stato ammesso non mi sarei recato alle urne per far mancare il quorum. Non solo sono favorevole tuttora alla riforma Fornero (quella delle pensioni, l'unica cosa buona fatta dal Governo Monti), ma l'avrei voluta più radicale e l'hanno già sufficientemente smontata grazie al varco aperto dai cosiddetti "esodati". Detto questo, per capire che fine abbia fatto il referendum in questo Paese, ma soprattutto come si muove la Corte costituzionale (con quali margini di discrezionalità interpretativa della Carta), trovo interessante questo breve scambio di vedute avuto su twitter con uno dei più autorevoli costituzionalisti: Stefano Ceccanti. Lo spunto è un tweet di Alessandro Barbera (La Stampa), in cui per liquidare la scomposta reazione di Salvini (il "vaffa" alla Corte) con grande sicumera si limita a riportate l'articolo 75 della Costituzione (quello che disciplina l'istituto referendario): «Non sono ammessi referendum in materia tributaria e di bilancio».

Sobbalzo: la riforma Fornero era una legge tributaria? Non mi risulta. Di Bilancio? Nemmeno, penso io. Si tratta dell'articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive. Una normale legge di conversione di un decreto, dunque.

Ceccanti mi risponde di leggermi la sentenza 2/1994 della Consulta, al punto 7 (anche allora si trattava, guarda caso, di pensioni: Governo Amato). La sostanza è molto chiara: anche se non sono propriamente leggi di bilancio, quando le disposizioni legislative oggetto del quesito referendario hanno uno «stretto collegamento» con le leggi di bilancio il referendum non è ammissibile. Ma cosa si intende per «stretto collegamento»? Quando, per esempio (siamo ancora sulla sentenza del '94), le norme oggetto di referendum sono «preannunciate» nel documento di programmazione economico-finanziaria; oppure quando una legge finanziaria le «comprende espressamente tra i provvedimenti collegati... considerandone gli effetti ai fini dell'equilibrio finanziario e di bilancio». Dunque, «gli effetti dell'atto legislativo oggetto delle richieste referendarie risultano strettamente collegati nel tempo all'ambito di operatività delle leggi di bilancio».

Insomma, per farla breve, una legge che determina le riduzioni di spesa (e gli aumenti??) previste nelle leggi di bilancio non si tocca. Il che chiaramente vale anche per la riforma Fornero relativamente alla finanziaria di Monti per il 2012.

Tutto sembra molto ragionevole, ma la domanda è: cosa dice la Costituzione? La Costituzione parla di "leggi di bilancio". Punto. Il criterio di «stretta connessione» viene introdotto per sua stessa ammissione dalla Corte con una interpretazione estensiva. Ma quali sono le conseguenze dell'interpretazione della Corte? Dal momento che ormai il 90% delle leggi ha uno «stretto collegamento» con le leggi di bilancio - nel senso che determinano più spesa e prevedono coperture, oppure maggiori entrate o meno spesa, e allora abrogarle richiede che si trovino coperture - si deve dedurre che nessuna di esse possa essere sottoposta a referendum. Sarebbe un'interpretazione molto restrittiva della possibilità di ricorrere allo strumento referendario, ma almeno una certezza. E invece no.

Ceccanti: «Il concetto è aperto, non può arrivare a ricomprenderle tutte, ma neanche a fermarsi alle sole qualificate in quel modo». [cioè alle "leggi di bilancio" in senso stretto]

Ma allora, è evidente che siamo nel campo dell'arbitrio più totale. Una conferma in fatto di Consulta... Anche il criterio è flessibile: decidono loro quando lo «stretto collegamento» con le leggi di bilancio delle norme oggetto di referendum è tale da non rendere ammissibile il quesito e quando non lo è e si può procedere. Non c'è nemmeno, per dire, una soglia riguardo lo "scoperto" accettabile: 100 milioni di euro, 1 miliardo, 10 miliardi...

Ceccanti: «Non direi arbitrio, la Corte decide sull'ammissibilità e ha dei margini, qui mi sembra ragionevoli».

Ceccanti: «Il senso del divieto di referendum sulle leggi di bilancio è di evitare scelte demagogiche, qui [il referendum proposto dalla Lega] siamo in caso analogo». [analogo a quello giudicato nella sentenza 2/1994]

Ceccanti: «D'altronde, se il Parlamento per quelle leggi deve trovare coperture, sarebbe strano esonerare il corpo elettorale».

Non so a voi, ma a me sembra lampante che quali referendum siano demagogici e quali no sia valutazione squisitamente politica e non giuridica... Tra una legge che stabilizza i precari nella pubblica amministrazione, o nella scuola, anch'essa in «stretto collegamento» con le leggi di bilancio, e un referendum che chiedesse di abrogarla, dove starebbe la demagogia? Non è che la demagogia dipende dai proponenti? E i referendum sull'acqua pubblica? Non era "demagogico" anche quello? Sicuri che quelle norme non fossero collegate a una legge di bilancio? Vi dirò di più: le norme che il primo quesito chiedeva di abrogare erano contenute nella manovra triennale d'estate (decreto legge 25 giugno 2008 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), manovra come tale richiamata nella legge finanziaria 2009.

E' encomiabile da parte della Corte costituzionale tutta questa attenzione alla tenuta dei conti pubblici, ben al di là delle preoccupazioni dei costituenti, ma il combinato disposto che si viene a creare è piuttosto bizzarro: il Parlamento è tenuto a trovare le coperture per le sue leggi. Giusto. Anche il corpo elettorale, se le sue richieste determinano un buco di bilancio: giusto, forse (peccato che non abbia gli strumenti, perché il referendum è solo abrogativo e non propositivo). Sta a vedere, però, che l'unica che non è tenuta a preoccuparsi degli effetti finanziari delle sue decisioni è proprio la Corte costituzionale. Che infatti negli stessi anni della scrupolosa sentenza 2/1994, con le sentenze 495/1993 e 240/1994, sempre in materia pensionistica, apriva un buco di 30 mila miliardi delle vecchie lire. E che dire della prontezza, direi quasi "destrezza", con la quale in tempi più recenti i giudici della Consulta hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale del "contributo di solidarietà" sulle pensioni d'oro (cioè le loro)?

La realtà è che a prescindere dal merito la Corte costituzionale si muove sempre più nell'arbitrio più totale, si conferma degna interprete di un diritto in cui non v'è più certezza, rappresentativa struttura apicale di un ordinamento in cui davvero sono saltate tutte le regole e qualsiasi pudore istituzionale. Tutto è permesso ai signori giudici, tanto il conto arriva a noi.

No comments: